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Pescatori di frodo: sequestrata attrezzatura e 70 kg di ricci, sanzioni per 18 mila euro

I due giovani pescatori sportivi, originari di Pozzuoli, venivano accompagnati nel Porto di Ischia per gli accertamenti del caso.
Tutto il materiale tecnico utilizzato per la cattura abusiva degli esemplari di prodotto ittico veniva sottoposto a sequestro amministrativo, il prodotto ittico, che ammontava a 70 kg. ancora in ottimo stato di conservazione, veniva invece rigettato in mare tramite mezzo nautico in un punto distante dal luogo dell’accertamento.
Al subacqueo sorpreso in attività di pesca di frodo con autorespiratore venivano comminate sanzioni amministrative pari a circa 18,000 euro per la cattura di ricci in zona, tempi, modalità e quantitativi vietati secondo la legge in vigore.
La Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo ed agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” ha cambiato il sistema sanzionatorio in materia di pesca ed acquacoltura così come precedentemente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 4/2012 ed ha inasprito inoltre le sanzioni per la pesca sportiva nel caso di cattura giornaliera di prodotto eccedente i 5 kg.
Infatti i nuovi importi partono da un minimo di 500 euro fino ad arrivare a un massimo di 50.000 euro (è previsto un raddoppio della sanzione qualora la violazione riguardi esemplari di tonno rosso o pesce spada).
L’applicazione delle sanzioni prevede che sia effettuata secondo criteri di proporzionalità. Infatti la nuova legge ha introdotto degli intervalli di peso del pescato, in modo da commisurare l’importo da pagare alla gravità dell’infrazione e quindi al prodotto ittico illecitamente pescato.
Le nuove norme interessano ovviamente anche i commercianti che acquistino prodotti provenienti dalla pesca sportiva. Infatti per tale violazione è prevista anche la sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi a carico del trasgressore.
Inoltre, com’è noto la pesca sportiva del riccio di mare può essere praticata soltanto in apnea, con l’ausilio di un coltello e guanti con il palmo rinforzato.
E’ assolutamente vietato il prelievo di più di 50 esemplari di ricci per pescatore, vi è il divieto assoluto del prelievo dell’animale durante i mesi di maggio e giugno proprio per consentirne la riproduzione sotto costa e non si possono prelevare dall’ambiente marino ricci di una misura inferiore ai 7 (sette) cm di diametro.
Al pescatore di frodo è stata altresì contestata la violazione dell’art. 25 – Disciplina dell’attività di pesca sportiva – del Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 “Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta <>”, formulato e adottato dall’Ente Gestore, il quale prevede il divieto della pesca subacquea sportiva – anche in apnea.
L’occasione è utile per ricordare che nella zone dell’Area Marina Protetta, l’attività di pesca sportiva è consentita solo previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
La Guardia Costiera di Ischia, auspicando una maggior sensibilità alla tutela del nostro mare, invita inoltre a far pervenire qualsivoglia tipo di segnalazione nel caso si dovessero riscontrare attività marittime anomale e di pesca professionale/sportiva in zone e tempi non consentiti.

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